Lo Statuto
“ASSOCIAZIONE PER LA PRODUZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DELLA PAPPA REALE (O GELATINA REALE) FRESCA ITALIANA”
PARTE PRIMA
Art. 1 – Denominazione e sede
E’ costituita l’Associazione denominata:ASSOCIAZIONE PER LA PRODUZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA PAPPA REALE (O GELATINA REALE) FRESCA ITALIANA, in sigla COPAIT.
Essa ha sede legale presso l’AZIENDA REGIONALE AGRICOLA “ALBERESE”, sita in Località Spergolaia – Alberese (Gr), e può istituire delegazioni e uffici staccati in altre località italiane.
In seguito si farà riferimento ad essa indicandola brevemente con il termine Associazione.
Art. 2 – Durata
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 3 – Scopi e Finalità
L’associazione, che non ha fini di lucro, intende promuovere,tutelare e valorizzare, sotto ogni punto di vista, la produzione di Pappa Reale (o gelatina reale) Fresca Italiana.
Per Pappa Reale (o gelatina reale) fresca italiana, promossa, tutelata e valorizzata dall’Associazione, si intende quella prodotta dalle api alimentate, durante il tempo di produzione, con soli cibi naturali (polline, nettare e miele), o di Tipo 1 secondo lo standard internazionale definito nella norma ISO per la Pappa Reale.
In particolare l’Associazione si propone:
- di tutelare, potenziare e valorizzare la produzione e la commercializzazione della pappa reale (o gelatina reale) italiana allo stato fresco o nelle altre forme possibili in cui il prodotto potrà essere impiegato, tutelandone l’eventuale indicazione, denominazione geografica o attestazione di specificità e difendendone le caratteristiche peculiari in base alle disposizioni contenute nel Disciplinare di produzione predisposto dall’Associazione;
- di favorire la diffusione fra i soci di informazioni riguardanti nuove tecnologie e modalità produttive, richieste ed offerte del mercato, iniziative promozionali;
- di promuovere iniziative finalizzate alla richiesta di registrazione del prodotto a livello U.E. in base al regolamento che risulterà più opportuno per il prodotto “pappa reale o gelatina reale italiana”, per la quale potrà essere presentata la richiesta di registrazione e avviate le attività connesse alle necessarie procedure e percorsi definiti dalla normativa;
- di essere espressione dei produttori aderenti allo specifico disciplinare predispostom dall’Associazione;
- di svolgere compiti di proposta per una disciplina regolamentare specifica, anche svolgendo compiti consultivi nei riguardi dei Ministeri e delle Regioni, Enti vari ed organi interessati;
- di definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto;
- di curare la divulgazione presso il consumatore delle informazioni attinenti le qualità, i pregi, e le caratteristiche della pappa reale (o gelatina reale) fresca italiana;
- di rappresentare gli interessi degli Associati nei rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali di fronte a chi dimostri interesse nel prodotto, sia Enti privati sia pubblici;
- di collaborare e vigilare con gli organi ed autorità competenti per l’osservanza e per l’applicazione delle norme relative alla produzione e commercializzazione della pappa reale (gelatina reale) fresca italiana e per la salvaguardia dagli atti di concorrenza sleale, dalle contraffazioni e l’uso improprio delle denominazioni adottate;
- di attivare indagini di mercato sul prodotto sia sul gradimento dello stesso sia sulle possibilità di commercializzazione e di consumo;
- di addivenire ad intese o stipulare convenzioni con altri Consorzi, Cooperative od Associazioni per il regolamento di questioni d’interesse reciproco;
- di promuovere e coordinare studi e ricerche concernenti il miglioramento delle tecniche produttive, delle caratteristiche peculiari del prodotto e delle relative proprietà nutrizionali e biologiche;
- di studiare tutte le forme d’azione rivolte al miglioramento delle condizioni di produzione, conservazione, promozione e vendita della gelatina reale prodotta dagli aderenti;
- di prevedere la possibilità di estendere anche ai prodotti minori dell’apicoltura (polline, propoli, cera ecc.) tutte le prerogative di valorizzazione e di promozione riservate alla Pappa Reale.
Per il raggiungimento degli obiettivi statutari l’associazione si propone di:
- lavorare in stretta collaborazione con tutti gli organismi presenti sul territorio nazionale, che condividono la tutela e promozione della pappa reale (gelatina reale) fresca italiana.
- ideare, promuovere, organizzare eventi quali: seminari, incontri, mostre, conferenze, workshop, lezioni, laboratori, proiezioni, progetti editoriali, corsi di formazione e ogni altra iniziativa atta a diffondere la promozione, tutela e valorizzazione della produzione ed uso della gelatina reale italiana;
- programmare e realizzare iniziative, anche in campo editoriale, finalizzate alla specifica formazione, orientamento, riqualificazione ed aggiornamento professionale specifiche per la produzione ed uso della gelatina reale italiana;
- aderire ad organizzazioni di carattere nazionale che si ritiene possano meglio rappresentare gli interessi dell’Associazione;
- raccogliere dati e informazioni riguardanti richieste del mercato e disponibilità di prodotto da parte dei soci produttori
- instaurare collaborazioni con soggetti pubblici e privati. A tal proposito potranno essere stabilite convenzioni con: regioni, province, comuni, associazioni, ONLUS, ONG, fondazioni, enti provinciali, regionali, nazionali ed internazionali, laboratori, scuole, università, enti di ricerca, aziende private fornitrici di beni materiali ed immateriali, cooperative, consorzi e tutti quei soggetti pubblici e privati che saranno ritenuti determinanti per il raggiungimento degli scopi.
- In via sussidiaria e non prevalente l’associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.
l’Associazione, potrà realizzare la propria attività in forma diretta e/o in collaborazione con altri Enti od Organismi pubblici e privati e potrà anche partecipare ad altri Organismi aventi oggetto affine o connesso al proprio.
Art. 4 – I Soci
Il numero di soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche, che si riconoscono nelle finalità dell’Associazione ed accettano i contenuti dello Statuto, apicoltori imprenditori agricoli produttori o meno di pappa reale (gelatina reale).
I Soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota iniziale di ammissione e di una quota associativa annuale, i cui importi sono fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
Tutti i Soci hanno diritto di voto per l’approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e dei regolamenti interni e partecipano all’elettorato attivo e passivo per la nomina del Consiglio Direttivo.
Le persone giuridiche fanno parte dell’Associazione tramite il loro legale rappresentante oppure un delegato. Il delegato non deve risultare socio dell’Associazione a titolo individuale.
I soci, in regola con il pagamento della quota di Associazione, hanno diritto di partecipare all’Assemblea personalmente o facendosi rappresentare da altro socio purché munito di delega scritta e di usufruire di tutti i servizi gratuitamente offerti dall’Associazione.
A copertura dei costi di particolari iniziative programmate e promosse dall’Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai Soci interessati ad esse.
Le quote versate dai Soci sono intrasmissibili e non sono soggette a rivalutazioni.
Art. 5 – Ammissione, esclusione e recesso dei soci
L’ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di domanda scritta dell’interessato.
La domanda sarà indirizzata al Presidente e deve indicare, oltre alla accettazione dello Statuto, dei regolamenti attuativi e degli organi di rappresentanza sociali, i seguenti dati:.
- Cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, Partita Iva e C.F.
- Attività prevalente svolta nell’ambito dell’apicoltura.
- Ubicazione e quantità d’alveari assoggettati o che s’intenderà assoggettare alla produzione di pappa reale (o gelatina reale).
- Specificare se svolge attività biologica, in conversione o convenzionale.
Il rapporto associativo, una volta approvata l’adesione da parte del Consiglio Direttivo, si intende costituito a tempo indeterminato. L’adesione, pertanto, non può essere disposta per un periodo temporaneo.
La qualità di socio si perde per esclusione o per recesso quando:
- Venga meno agli adempimenti degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai regolamenti e delibere assembleari ad esso conness.
- Arrechi in qualunque modo danni MORALI o MATERIALI all’Associazione.
- Non adempia, puntualmente, agli impegni assunti a qualunque titolo verso l’Associazione o, senza giustificati motivi, non contribuisca al raggiungimento degli scopi sociali, ovvero pregiudichi in qualunque modo l’attività dell’Associazione.
- Svolga attività contrastanti con gli scopi e gli interessi dell’Associazione.
- Perda i requisiti previsti per l’ammissione
- Non adempia al pagamento della quota associativa annuale entro i tremini stabiliti dal Consiglio.
L’Associazione, valutata l’inadempienza del Socio, provvederà ad un sollecito di pagamento a mezzo lettera raccomandata. Il Socio avrà 30 giorni di tempo per regolarizzare la posizione o produrre motivazioni del mancato pagamento.
Trascorsi i 30 giorni il Consiglio provvederà all’esclusione del Socioa mezzo lettera raccomandata contenente le motivazioni dell’espulsione. Diviene efficace trenta (30) giorni dopo la ricezione.
Entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta ricezione del provvedimento, il Socio può fare opposizione, qualora ritenga che le motivazioni di espulsione non siano a lui imputabili, l’opposizione non sospende l’efficacia del provvedimento, la cui esecuzione potrà essere sospesa dal Collegio dei Probiviri, quale organo preposto alla risoluzione delle controversie fra soci ed Associazione.
Il Socio escluso decade dalla data di provvedimento dall’esercizio dei diritti attivi
Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.
Eventuali controversie in merito all’ammissione o all’esclusione di soci saranno comunque decise dal Collegio dei Probiviri, quale organo preposto alla risoluzione delle controversie fra soci ed Associazione.
In caso di morte del Socio, l’erede o uno degli eredi potrà essere ammesso in luogo del Socio defunto presentando domanda scritta di successione al Consiglio direttivo che delibererà in merito, oppure potrà presentare domanda di recesso
In ogni caso il Socio dimissionario, radiato o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, né vantare pretese sul patrimonio sociale.
PARTE SECONDA
Art.6 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea Generale dei Soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente del Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Probiviri
Art. 7 – L’Assemblea Generale dei Soci
L’Assemblea generale dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
Essa è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-Presidente, e in subordine, dal Socio più anziano di vita associativa (a parità di condizione, prevarrà l’anzianità anagrafica).
Viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, e in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno la metà dei soci. La richiesta motivata andrà indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, accompagnata dalla firma di tutti i richiedenti.
La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente mediante lettera ai soci, all’ultimo indirizzo conosciuto, eventualmente anche per fax o posta elettronica, con indicazione specifica dell’ora, dell’ordine del giorno e del luogo di incontro (che può essere anche diverso dalla sede sociale) almeno sette giorni prima della data fissata per l’adunanza.
L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Le Delibere vengono prese a maggioranza dei presenti.
L’Assemblea Ordinaria dei Soci:
- discute ed approva il bilancio preventivo presentato dal Consiglio Direttivo sulle attività da svolgere;
- discute ed approva il bilancio consuntivo del Consiglio Direttivo sull’attività svolta;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo ed i membri del Collegio dei Probiviri;
- fissa gli indirizzi dell’attività dell’Associazione;
- approva i regolamenti interni;
- delibera ogni altro argomento e questione previsti dall’ordine del giorno.
Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, un numero massimo di dieci soci con diritto di voto.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, su richiesta, a scrutinio segreto.
L’Assemblea Straordinaria dei Soci delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento dell’Associazione.
Per la validità dell’Assemblea Straordinaria valgono gli stessi criteri adottati per l’Assemblea Ordinaria.
Art. 8 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri ed un massimo di nove membri eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
L’Assemblea Generale dei Soci può decidere di aumentare o diminuire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo in base al numero complessivo degli iscritti all’Associazione, garantendo sempre un numero dispari.
Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
In caso di cessazione dei membri del Consiglio Direttivo, gli altri consiglieri provvederanno alla loro sostituzione mediante cooptazione con altri soci, scelti tra i primi non eletti nell’ultima elezione, che dureranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio in carica.
Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d’urgenza l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno due volte l’anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.
La convocazione può avvenire in forma scritta, per posta, fax o posta elettronica, o, in casi di motivata urgenza, tramite contatto telefonico.
La seduta del Consiglio è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente.
Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente e fissa le responsabilità degli altri soci in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini statutari.
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite; saranno rimborsate le sole spese vive documentate incontrate nell’espletamento dell’incarico.
Art. 9 – Funzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
– eleggere nel proprio ambito il Presidente e il Vice Presidente;
– convocare l’Assemblea dei Soci
– predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
– formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
– elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
– elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
– stabilire gli importi delle quote di ammissione e di adesione annuale dei soci;
– deliberare sulla ammissione od esclusione dei soci.
– deliberare sull’adesione dell’Associazione ad altra associazione a carattere nazionale, che possa rappresentare gli interessi dell’Associazione
– predisporre / modificare / integrare specifici disciplinari di produzione che devono essere ratificati dall’Assemblea dei Soci;
– incaricare uno o più soggetti o enti autorizzati ad effettuare controlli sull’attività dei Soci per verificare il rispetto delle norme statutarie e regolamentari, con particolare riferimento al disciplinare di produzione.
Art. 10 – Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione.
A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, resta in carica cinque anni ed è rieleggibile.
Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie.
Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al Vice Presidente.
Il Presidente può delegare, per la rappresentanza dell’Associazione presso terzi, il Vice Presidente o altri membri del Consiglio di Amministrazione, in funzione delle specifiche capacità che il ruolo da ricoprire richiede.
Art. 11 – Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea anche tra i non soci, che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
La carica di membro del collegio è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
E’ di competenza dei Probiviri la risoluzione delle controversie sorte tra i Soci, l’Associazione e organi della stessa, circa l’applicazione delle sanzioni, l’interpretazione dello Statuto, dei regolamenti, delle delibere sociali e concernenti comunque i rapporti sociali.
Qualunque controversia o vertenza che sorga nell’ ambito dell’ attività dell’ Associazione, sarà sottoposta all’ esame del Collegio dei Probiviri, il quale pronuncerà le sue decisioni secondo equità e senza formalità di procedura.
PARTE TERZA
Art.12 – Il Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione, indivisibile, è costituito:
– dalle quote di ammissione
– dalle quote associative annuali;
– dai contributi dello Stato e degli Enti Pubblici e Privati;
– rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati ai Soci;
– proventi derivanti da prestazioni marginali commerciali rese a terzi;
– dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
– da eventuali contribuzioni straordinarie, donazioni o lasciti, provenienti anche da non soci;
– da tutto quant’ altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell’Associazione.
L’Associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, atti a migliorare il conseguimento dei fini statutari, può dotarsi di strutture e mezzi tecnici necessari a promuovere l’attività dei Soci.
In via accessoria, ausiliaria, secondaria e comunque marginale può eventualmente svolgere le seguenti attività commerciali:
– prestazioni di servizi rese a Enti Pubblici o Privati,
– partecipazioni di Soci a manifestazioni o iniziative promosse da Enti Pubblici o da Privati.
L’Associazione può accettare sponsorizzazioni, richiedere finanziamenti, nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, aderire a Consorzi tra Enti e Associazioni mantenendo la piena autonomia decisionale ed organizzativa, può ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali.
Eventuali utili conseguiti da servizi o prestazioni rese dai Soci, non possono in alcun modo generare dividendo tra gli stessi, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità sociali.
L’Associazione, ai fini fiscali deve considerarsi ente non commerciale.
E’ comunque fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge
Art. 13 – Esercizio Sociale e Finanziario
L’esercizio sociale e finanziario coincide con l’anno solare e va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Il rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali.
Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’Assemblea degli associati.
Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Art 14 – Libri sociali e registri contabili
I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono:
a) il libro dei soci;
b) il libro dei verbali e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
L’impianto contabile sarà dimensionato alle necessità amministrative e di controllo insorgenti nell’ambito dell’organizzazione.
In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.
Art. 15 – Regolamento Interno
Per quanto non previsto dal presente Statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere redatto un regolamento interno a cura del Consiglio Direttivo previo ratifica dell’Assemblea generale dei Soci.
Art. 16 – Scioglimento dell’Associazione
La decisione di scioglimento dell’Associazione potrà essere presa dalla maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti in apposita Assemblea Straordinaria, convocata e valida a deliberare secondo quanto disposto dall’art. 7.
L’Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore, scegliendolo fra i soci e determinandone i poteri.
In caso di scioglimento, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’associazione, dedotte le passività, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge
Art.17 – Disposizioni Finali
Il presente Statuto strutturato in tre parti per complessivi 18 articoli è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.
Art. 18 – Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e alle disposizioni delle altre Leggi vigenti in materia.